Il decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2011 ha prorogato l’adeguamento delle strutture alberghiere e turistico ricettive con più di 25 posti letto all’attuale normativa antincendio, al 31 dicembre 2012. La proroga contenuta nel “Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (stralcio)”, posticipa quindi per gli stabili suddetti la scadenza originariamente fissata dal decreto legge 1 luglio 2009 n 78.
La scadenza, originariamente al 31 dicembre 2010, dopo precedenti proroghe determinate dalla legge 3 agosto 102 e dal decreto del presdietene del Cosngilio dei ministri del 25 marzo 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2012 appare ora in questa rivista forma:
“Il termine stabilito dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell’articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigoredel decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2012. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all’accertamento dell’ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994”.
Ricordiamo che tale scadenza è valida per le strutture esistenti prima che entrasse in vigore il D.M. 9 aprile 1994 e che non abbiano completato l’iter di adeguamento alle disposizioni antincendio e siano ammesse a l apiano straordinario biennale già approvato dal ministero dell’Intero e che dovrà aessere adottato entro 60 giorni dall’etrata in vigore del decreto di sui stiamo parlando. Le sanzioni per la violazione della nuova scadenza sono quelle previste dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Info: Decreto – legge 29 dicembre 2011, n. 216. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.